chiusura caccia alla quaglia 31.10.2012 anzichè 16.12.2012
N. 00534/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00933/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2012, proposto da:
Lac-Lega Per L’Abolizione della Caccia, Associazione Vittime della Caccia, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Massimo Rizzato in Vicenza, via Napoli N 4;
contro
Regione Calabria, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Manna, con domicilio eletto presso Massimiliano Manna in Catanzaro, viale Cassiodoro, Pal. Europa;
nei confronti di
Federazione Italiana della Caccia, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Bombino, con domicilio eletto presso Massimo Maruca in Catanzaro, via D.Milelli,44;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento n 306/12 avente per oggetto la chiusura della caccia al tordo bottaccio il 31/01/2013, la chiusura della caccia alla quaglia sino al 16/12/2012,la chiusura della caccia alla beccaccia il 20/01/2013
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Federazione Italiana della Caccia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono, parzialmente, le ragioni per l’applicazione delle misure cautelari previste dall’art. 55 c. p .a.;
che, nelle more della decisione di merito, le ricorrenti vedrebbero irreparabilmente pregiudicati gli interessi alla salvaguardia degli animali oggetto di caccia;
che, ad una sommaria cognizione, propria della fase cautelare, il ricorso presenta profili di fondatezza, limitatamente alla parte in cui si censura la chiusura della caccia alla quaglia il 16 dicembre 2012 anziché il 31 ottobre 2012, data suggerita dall’organo consultivo tecnico, il cui parere, seppure non vincolante, può essere disatteso soltanto motivando adeguatamente le ragioni tecniche che hanno indotto l’Amministrazione regionale a discostarsi dal suddetto orientamento; nella fattispecie, appare carente la necessaria motivazione;
che, diversamente, devono ritenersi sorrette da adeguata motivazione le altre parti impugnate della delibera, relative alle date di chiusura della caccia al tordo bottaccio ed alla beccaccia;
ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare debba essere accolta, in parte;
che debba essere fissata l’udienza per la trattazione di merito;
che le spese della fase cautelare debbano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda):
Accoglie, in parte, l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui si dispone la chiusura della caccia alla quaglia il 16 dicembre 2012 anziché il 31 ottobre 2012.
Fissa la trattazione di merito all’udienza pubblica del 8 marzo 2013.
Compensa le spese della fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente Giovanni Iannini, Consigliere Antonio Andolfi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
ordinanza tar calabria
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